I corsi sulla sicurezza: perché servono
Il D.Lgs 81/2008, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, che ha sostituito il D.Lgs 626/1994, detta le misure che ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare per tutelare “l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro” , come prescritto dall’Art. 2087 del Codice Civile. Ciò in recepimento anche della direttiva Europea 89/391/CEE relativa al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Ciò che viene chiesto è di individuare i rischi e stabilire per essi delle misure di prevenzione e di protezione volte a ridurre la loro probabilità e la loro entità.
Si tratta però di un processo che riguarda tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro, quindi non soltanto del datore di lavoro ma anche i lavoratori. Occorre infatti stabilire dei comportamenti “sicuri” da parte di tutti: un infortunio può essere causato non solo dall’utilizzo di un’ attrezzatura o di sostanze chimiche poco sicure, ma anche da un comportamento dei lavoratori caratterizzato dall’ignoranza o dalla sottovalutazione dei rischi.
La formazione è definita come un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’ acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;” (D.Lgs 81/08, art. 1, c. 2, lett. aa)).
Il datore di lavoro “assicura” quindi che ogni lavoratore riceva una formazione “sufficiente ed adeguata” in materia di sicurezza secondo le regole stabilite dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dei relativi accordi della Conferenza Permanente Stato-Regioni.z
Allo stesso tempo, provvederà alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che potrebbe essere egli stesso frequentando in tal caso dei corsi di formazione specifici.
Altri soggetti da formare, previsti dal D.Lgs 81/08 sono
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ove nominato)
- Preposti (lì dove siano individuati)
- Dirigenti (lì dove siano individuati)
- Gli addetti al primo soccorso aziendale (ai sensi del DM 388/2003)
- Gli addetti all’antincendio (ai sensi del DM del 10 Marzo 1998)
- Come la maggior parte degli obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, La mancata formazione comporta delle sanzioni penali consistenti nell’arresto o nell’ammenda.Alcuni esempi
- Mancata formazione dei lavoratori/preposti/dirigenti: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
- Mancata formazione del datore di lavoro/RSPP: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
Delle pene sono previste anche per i lavoratori che si rifiutassero di frequentare i corsi di formazione obbligatori.
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